la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  Provincia  autonoma  di Bolzano si propone di contribuire,
nell'ambito delle proprie competenze, alla effettiva  attuazione  del
principio  di  parita'  tra  i  cittadini senza distinzione di sesso,
stabilito dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica, ed  al
massimo  sviluppo dell'autonomia, dell'identita' e della specificita'
delle donne.
   2.  La  Provincia  autonoma  di Bolzano promuove nell'ambito delle
proprie  competenze  iniziative   idonee   a   realizzare   le   pari
opportunita'   fra  uomo  e  donna  in  campo  economico,  sociale  e
culturale, rimuovendo gli  ostacoli  che  comportino  discriminazione
diretta ed indiretta nei confronti delle donne.